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Verbale di infrazione ed elementi di fatto |
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di Studio Legale Dell'Avv. Marco Marocco |
l Giudice di Pace di Trieste con le sentenze n. 118 e n. 119 del 2 febbraio 2010 ha stabilito che il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada deve contenere una redazione particolareggiata sugli elementi di fatto che riguardano le norme violate, anche in ossequio all'art. 201 C.d.S che prescrive la necessità di indicare gli "estremi precisi e dettagliati della violazione".
Nelle due fattispecie oggetto di giudizio si verteva in materia di violazione dell'art. 141 co. 3 del C.d.S. ("in quanto il conducente del veicolo ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in prossimità di un'intersezione in ore notturne") e dell'art. 40 co. 8 e 146 co. 2 C.d.S. ("in quanto il conducente del veicolo oltrepassava la striscia longitudinale continua").
Gli agenti accertatori, non presenti al momento dei fatti, avevano addebitato al ricorrente le sanzioni per le violazioni sopra indicate in sede di ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale che aveva coinvolto anche il ricorrente.
Il Giudice di Pace, rilevata la non applicabilità alla fattispecie della fede privilegiata e ritenuto che i verbali si fondassero sulle mere valutazioni degli accertatori, ha applicato il principio secondo cui non è sufficiente riportare nel verbale il mero testo della norma asseritamente violata, bensì occorre la descrizione precisa dei fatti addebitati in concreto al trasgressore.
In mancanza di tale descrizione, non è possibile per la P.A., in sede di giudizio di opposizione, operare correzioni ed integrazioni a quanto contestato, pena la lesione del diritto di difesa dell'opponente, che si troverebbe solo in sede giudiziale e dopo aver esperito il ricorso, a conoscere compiutamente i fatti a lui addebitati.
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